Superbonus: l’impresa deve risarcire se non realizza i lavori

Byredazione

17 Marzo 2026

Se un’impresa edile non esegue o non conclude i lavori previsti da un contratto collegato al Superbonus, e ciò comporta la perdita dell’agevolazione fiscale per il cliente, può essere obbligata a risarcire il danno subito dal committente. 

In questi casi la responsabilità deriva dall’inadempimento del contratto di appalto, quando il mancato completamento degli interventi entro le scadenze di legge dipende dall’impresa incaricata. 

Il danno per “perdita di chance”

I giudici hanno riconosciuto che il committente subisce un danno perché perde la possibilità di usufruire dell’incentivo fiscale più favorevole.
Questo tipo di pregiudizio viene definito “perdita di chance”, cioè la perdita concreta della possibilità di ottenere un vantaggio economico previsto dalla normativa sul Superbonus. 

In pratica, se i lavori non vengono eseguiti in tempo e il contribuente non può più accedere alla detrazione del 110%, il danno può essere quantificato nella differenza tra il beneficio fiscale che si sarebbe ottenuto con il Superbonus e quello eventualmente ancora disponibile con aliquote inferiori. 

Un esempio concreto

In un caso esaminato dai giudici, il committente aveva affidato a un’impresa lavori di efficientamento energetico con l’obiettivo di usufruire del Superbonus.
A causa dei ritardi dell’impresa, non è stato possibile raggiungere le scadenze necessarie per mantenere l’agevolazione al 110%.

Il cliente ha quindi agito in giudizio chiedendo:
• la risoluzione del contratto di appalto,
• la restituzione delle somme versate,
• il risarcimento del danno per la perdita del beneficio fiscale. 

Come viene calcolato il risarcimento

Il risarcimento non coincide automaticamente con l’intero valore del Superbonus perso.
Il giudice deve verificare concretamente:
• se il contribuente ha perso completamente il beneficio;
• oppure se può ancora usufruire di una detrazione con aliquota più bassa.

Il danno viene quindi stimato considerando la differenza tra il vantaggio fiscale originariamente previsto e quello effettivamente rimasto disponibile.