In cosa consiste?
È una detrazione fiscale sull’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) di una percentuale dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni.
Chi può usufruirne?
Chi Sostiene le spese della ristrutturazione e possiede o detiene l’immobile (Proprietari, Nudi Proprietari, Usufruttuari, Locatari, Comodatari o un loro Familiare Convivente).
Su quali immobili?
Tutte le Unità immobiliari Residenziali e le loro Pertinenze (box, cantine, ecc.);
Parti comuni condominiali.
Per quali Interventi?
Manutenzione Ordinaria (Solo per gli interventi sulle parti comuni)
- Tinteggiatura delle facciate;
- Rifacimento delle pavimentazioni e dei manti di copertura;
- Riparazioni e impermeabilizzazione di balconi e terrazze.
Manutenzione Straordinaria
- Realizzazioni o spostamenti di tramezzi interni;
- Realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari;
- Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Sostituzione di infissi esterni e serramenti;
Restauro e Risanamento Conservativo
- Recupero e riqualificazione delle aree ammalorate dell’edificio.
Ristrutturazione edilizia
- Interventi di abbattimento e ricostruzione dell’edificio.
Altri interventi ammessi
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; (Porte blindate o rinforzate, installazione di sistemi di videosorveglianza, rafforzamento di recinzioni e cancellate);
- Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
- Installazione di impianti fotovoltaici con batterie di accumulo
- Opere per la messa in sicurezza statica;
- Interventi di bonifica dall’amianto;
- Opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Detrazioni e Limiti di Spesa
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 30% per quelle sostenute dal 2027 al 2033;
- 50% per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che il beneficiario sia titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento;
Limite: 96.000 € per unità immobiliare fino al 31/12/2027, dal 2028 sarà ridotto a48.000€ per unità immobiliare;
Detrazione Massima; 48.000 € se si usufruisce dell’aliquota al 50%, 34.560 € per tutti gli altri.
Ripartizione: 10 anni.
Cosa non dimenticare
Pagare sempre con Bonifico parlante indicando nella causale il riferimento all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, inoltre nel bonifico deve essere presente il codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
Gli interventi devono essere legittimi dal punto di vista urbanistico, quindi a meno che gli interventi non rientrino nell’edilizia libera va sempre predisposto un opportuno Titolo edilizio (CILA, SCIA, ecc.);
Comunicazione all’Azienda sanitaria locale quando prevista dalla normativa edilizia, e bene ricordare che il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri comporta la decadenza delle detrazioni;
Conservare le fatture.
Esempio pratico
Costo dell’intervento 60.000 €, chi sostiene le spese è proprietario e vive nell’immobile oggetto di intervento, Ha quindi una percentuale di detrazione del 50% pari a 30.000 €, ovvero 3.000 €/anno per 10 anni.
Note
Dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
I familiari conviventi possono detrarre i costi degli interventi sull’immobile dove avviene la convivenza o che siano a disposizione della famiglia, ovvero che non siano locati o dati in comodato.
Per usufruire della percentuale maggiorata del 50% non è necessario essere residenti nell’abitazione ad inizio lavori, ma è sufficiente trasferire la residenza dell’immobile a fine lavori.
Per gli interventi sulle parti condominiali la percentuale di detrazione sarà stabilita per singolo condomino, in base a sé può usufruire o no della percentuale maggiorata del 50%.
Per gli interventi sulle parti condominiali di edifici a maggioranza residenziale sono ammessi all’agevolazione tutti le unità immobiliari, mentre per gli edifici a maggioranza non residenziale vengono ammesse all’agevolazione solo le unità immobiliari residenziali.
