Una recente pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno ha chiarito un aspetto importante legato alla gestione delle spese condominiali in presenza del Superbonus. In particolare, è stato stabilito che il condomino che decide di non aderire all’agevolazione fiscale non è automaticamente esonerato dal sostenere tutti i costi connessi agli interventi deliberati dal condominio.
La rinuncia al Superbonus, infatti, riguarda esclusivamente i benefici fiscali e le spese direttamente collegate agli interventi agevolabili. Tuttavia, restano comunque a carico del singolo alcune voci di spesa che non rientrano tra quelle detraibili, come ad esempio il compenso dell’amministratore per l’attività di gestione, coordinamento e adempimenti burocratici legati ai lavori.
Il giudice ha evidenziato che eventuali delibere assembleari volte a redistribuire i costi tra i soli condomini aderenti al Superbonus non possono estendersi alle spese di natura amministrativa o gestionale, che seguono invece i criteri ordinari di ripartizione previsti dal Codice Civile. Questo significa che tali costi devono essere sostenuti da tutti i condomini, indipendentemente dalla scelta di aderire o meno all’agevolazione.
In sostanza, la decisione rafforza il principio secondo cui la partecipazione alle spese condominiali non può essere completamente esclusa per chi rinuncia al Superbonus, soprattutto quando si tratta di costi necessari al funzionamento e alla gestione dell’intero condominio.
